Il 15 giugno 2018 entra in vigore la nuova sottocategoria 4-bis di iscrizione dell’Albo Nazionale Gestori Ambientali, individuata dalla Delibera 02/2018, per la raccolta e il trasporto in modalità semplificata dei rifiuti non pericolosi costituiti da metalli ferrosi e non ferrosi.
L’iscrizione in tale sottocategoria non consente la contemporanea iscrizione nelle altre categorie dell’Albo legate al trasporto dei rifiuti.
Le imprese che intendono iscriversi a tale sottocategoria devono rispettare i seguenti requisiti:
- essere iscritte al registro delle imprese o al repertorio economico amministrativo come imprese per l’attività di commercio all’ingrosso di rottami metallici (ATECO 46.77.10);
- essere in possesso dei requisisti generali previsti dall’Art. 10 del DM 120/2014 (Regolamento dell’Albo Nazionale Gestori Ambientali);
- avere in disponibilità un veicolo o al massimo due, immatricolati ad uso proprio, con portata utile non superiore complessivamente a 3,5 tonnellate.
Le imprese autorizzate al trasporto in modalità semplificata possono raccogliere fino a un massimo di 400 tonnellate annue di rifiuti metallici aventi i codici CER definiti dall’Art. 3 della Delibera stessa.
L’iscrizione è subordinata al pagamento di un diritto annuale pari a 50,00€ e va rinnovata ogni 5 anni.